"Basta barriere: come l'architettura può aiutare tutti a vivere meglio"

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"Basta barriere: come l'architettura può aiutare tutti a vivere meglio"

Giuseppe Allarà
Pubblicato da Ing. Giuseppe Allarà in Progettazione · 8 Giugno 2023
Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche ci si riferisce principalmente al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e al D. M. 236/89 per gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica (fig. 2).
Il DM 236 in particolare si applica:
  1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
  3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
  4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
In particolare l’art. 4.1.5. “Terminali degli impianti” del suddetto D.M. afferma che gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.
Per barriere architettoniche si intendono:
  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l\'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Con l’abbattimento delle barriere architettoniche si vuole in definitiva garantire l\'accessibilità, l\'adattabilità e la visitabilità degli edifici:
  • Accessibilità - Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l\'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L’accessibilità deve essere garantita alle seguenti strutture:
    1. Gli spazi esterni (vie condominiali, rampe di accesso, giardini, ecc..). Deve essere previsto almeno un percorso facilmente usufruibile anche da parte di persona con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
    2. Le parti comuni (scale, pianerottoli, ecc..). Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all\'installazione di meccanismi per l\'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
    3. Almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ciascun intervento.
    4. Gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
    5. Gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. L\'accessibilità si considera garantita se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita anche la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
  • Visitabilità - Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell\'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Qualsiasi unità immobiliare deve essere visitabile con le seguenti precisazioni:
    1. negli edifici residenziali - il soggiorno o la sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari devono essere accessibili;
    2. nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all\'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione - devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico e un servizio igienico; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
    3. nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive(alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) - deve essere presente almeno un servizio igienico fruibile anche da parte di persone disabili per tutte le parti e i servizi comuni (sala pranzo, sala riunioni, ecc..). Deve essere previsto anche un determinato numero di camere accessibili alle persone disabili. Gli arredi, i servizi, i percorsi e gli spazi di manovra devono permettere un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Se le camere non dispongono di servizi igienici, ne deve essere disponibile, nelle vicinanze della stanza, almeno uno sullo stesso piano. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
    4. nelle unità immobiliari sedi di culto - deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose;
    5. nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico - devono essere accessibili gli eventuali spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 m2, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
    6. nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell\'adattabilità;
    7. negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell\'adattabilità.
  • Adattabilità - Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In ogni unità immobiliare devono essere adattabili tutte le parti per le quali non è stata prevista l\'accessibilità e/o la visitabilità. Per gli edifici residenziali privi di parti comuni e per sedi di luoghi di lavoro non aperti al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio è sufficiente che sia garantito il solo requisito di adattabilità.


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